Glossario

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Glossario Minimo sul mondo carcerario

 

Dal sito dell'ISTATabbiamo preso questo glossario che vi proponiamo come un primo strumento di lettura e comprensione dei documenti relativi al mondo carcerario. Le definizioni qui elencate sono state estratte perlopiù dal Codice di procedura penale e dall’Ordinamento penitenziario. Trovate un glossario più ampio nbel sito di Ristretti Orizzonti al quale vi rimandiamo.

 

  • Affidamento in prova al servizio sociale Misura alternativa alla detenzione prevista dall’art. 47 della L. 354/75 e da successive leggi. La misura consiste nella espiazione della pena in ambiente libero con sottoposizione del condannato a prescrizioni consistenti in obblighi e divieti. In caso di violazione delle prescrizioni il beneficio può essere revocato.

  • Arresto La misura detentiva prevista per gli autori di reati contravvenzionali.
  • Autorità giudiziaria L’autorità preposta all’amministrazione della giustizia penale, civile e amministrativa.
  • Delitto Il reato per il quale è prevista la pena principale della reclusione e della multa e una serie di pene accessorie (ad esempio interdizione dai pubblici uffici).
  • Detenuto Imputato o condannato sottoposto a misure privative della libertà personale, ristretto in carcere in custodia cautelare oppure in esecuzione della pena detentiva.
  • Detenzione domiciliare Misura alternativa alla detenzione prevista dalla L. 663/86 e da successive leggi. Consiste nell’esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. Il detenuto è sottoposto a obblighi la cui violazione può comportare la revoca del beneficio. In caso di allontanamento dalla dimora il condannato è punito per il reato di evasione. Il controllo della condotta del soggetto è demandato alle Forze dell’ordine, e l’Ufficio di esecuzione penale esterna è deputato alle attività finalizzate al reinserimento del condannato.
  • Entrati dallo stato di libertà Tutti coloro che dallo stato di libertà passano a un qualsiasi regime penitenziario, nella posizione giuridica di condannati, internati o imputati.
  • Imputati (o denunciati per i quali è iniziata l’azione penale) Coloro nei confronti dei quali è stata avviata l’azione penale formulando formale imputazione e richiesta di rinvio a giudizio.
  • Imputazione Il reato o complesso di reati attribuiti a carico della persona indagata al momento dell’inizio dell’azione penale.
  • Istituti di prevenzione e di pena I penitenziari dove viene scontata la detenzione sia in custodia cautelare che in esecuzione di pena a seguito di condanna definitiva.
  • Libertà controllata È una delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dalla L. 689/1981. Può essere concessa in sentenza in sostituzione di una pena detentiva inferiore a un anno. Per la determinazione della durata della sanzione sostitutiva, due giorni di libertà controllata equivalgono ad un giorno di pena detentiva. La misura comporta per il libero controllato obblighi e limitazioni. Il controllo è demandato alle Forze dell’ordine, e l’Ufficio di esecuzione penale esternaè deputato alle attività finalizzate al reinserimento sociale.
  • Libertà vigilata Misura di sicurezza personale non detentiva prevista dall’art. 228 c.p. La durata della misura è commisurata alla pericolosità sociale del soggetto. Al libero vigilato sono imposte prescrizioni idonee a evitare la commissione di nuovi reati. Il controllo è demandato alle Forze dell’ordine, e l’Ufficio di esecuzione penale esterna è deputato alle attività finalizzate al reinserimento sociale.
  • Presenti a disposizione dell’autorità I fermati dalle forze dell’ordine per accertamenti, per motivi di ordine pubblico, gli arrestati in flagranza, i detenuti in attesa di adempimenti istruttori o del giudizio di primo grado o di appello o di cassazione.
  • Presenti condannati Persone detenute che per effetto di sentenza divenuta irrevocabile scontano la pena dell’arresto, della reclusione o dell’ergastolo.
  • Presenti sottoposti a misure di sicurezza Gli internati nei confronti dei quali è stata applicata una misura di sicurezza detentiva da scontare negli specifici istituti (ospedale psichiatrico-giudiziario, casa di cura e di custodia eccetera).
  • Reato Il delitto o contravvenzione previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia penale.
  • Reclusione La misura detentiva prevista per gli autori dei delitti (Codice di procedura penale).
  • Semilibertà Misura alternativa alla detenzione prevista dall’art. 48 della L. 354/75. È concessa dal
  • Tribunale di Sorveglianza ai condannati, in stato detentivo o in libertà, ed agli internati. Il regime di semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative, di istruzione o comunque utili al reinserimento sociale. I semiliberi sono assegnati ad appositi istituti penitenziari o a sezioni autonome di istituti ordinari. L’Ufficio di esecuzione penale esterna, verifica il rispetto delle prescrizioni ed esplica attività trattamentali finalizzate al reinserimento sociale del semilibero, riferendo alla Direzione dell’istituto penitenziario.
  • Semidetenzione È una sanzione sostitutiva di pene detentive brevi prevista dalla L. 689/1981. La semidetenzione può essere concessa in sentenza in caso di condanna a pena detentiva inferiore a due anni. Essa comporta, oltre ad altri obblighi o limitazioni, l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in appositi istituti o in apposite sezioni degli istituti di pena, situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. Il controllo è demandato alle Forze dell’ordine, e l’Ufficio di esecuzione penale esterna è deputato alle attività finalizzate al reinserimento sociale.
  • Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) È un’articolazione periferica dell’Amministrazione penitenziaria, verifica il rispetto delle prescrizioni ed esplica attività trattamentali finalizzate al reinserimento sociale dell’affidato, riferendo al Magistrato di sorveglianza.
  • Usciti in libertà Coloro che per effetto dei diversi motivi previsti dalla legge passano dalladetenzione in carcere alla libertà.